OGGETTO: Disposizioni a
tutela della fruibilità delle aree e delle piazze del territorio comunale e
delle frazioni. Lotta all’abusivismo.
IL SINDACO
Vista la crescente situazione di degrado che
si riscontra in alcune strade cittadine e frazioni del territorio comunale a
causa della presenza lungo di esse di numerose persone che esercitano
frequentemente l’attività di “parcheggiatore” e/o “guardiamacchine” senza
autorizzazione o licenza;
Considerato che:
·
tali comportamenti illeciti impediscono la
corretta fruibilità del patrimonio pubblico, determinando un degrado della
qualità urbana ed ingenerando situazioni che spesso impediscono il normale
deflusso veicolare creando impedimenti alla circolazione;
·
i soggetti che perpetrano tali azioni
illecite assumono comportamenti spesso molesti verso l’utenza automobilistica,
a causa della loro insistenza, arrecando con ciò fastidio e disturbo alla
medesima utenza e spesso inducendo la stessa a compiere violazioni di legge;
·
quanto precede può degenerare in atti a danno
del patrimonio pubblico e privato e costituire addirittura presupposto di
comportamenti estorsivi, anche solo tentati;
Considerato che:
·
tale diffusa situazione ha, anche
recentemente, formato oggetto di attenta analisi in seno al Comitato di ordine
pubblico che ha manifestato la necessità di assumere le iniziative e assicurare
azioni intese, in modo proficuo, a interdire e reprimere il malcostume diffuso
su aree del territorio comunale, circa lo svolgimento dell’attività di
parcheggiatore abusivo;
·
nel contesto delle riunioni del suddetto
organo, il sig. Prefetto ed il sig. Questore hanno invitato il Sindaco ad
intervenire,per quanto di competenza e con le forze della polizia locale, non
solo allo scopo di prevenire, reprimere e sanzionare l’illecita attività di
parcheggiatore abusivo, ma nache al fine di sensibilizzare ulteriormente i
cittadini, potenziali fruitori dell’illecito servizio abusivo, di non rivolgersi
a tali parcheggiatori e di denunciarne la presenza;
Evidenziato infatti, che è sanzionabile non solo
l’attività di parcheggiatore abusivo, ma anche la richiesta o l’acquiescenza a
fruire del servizio illecito da parte dei cittadini;
Ritenuto che
la descritta situazione, se non arginata, non solo può compromettere in modo
irreparabile la fruibilità delle aree e delle piazze della città, ma può
costituire causa di danni per l’incolumità delle persone;
Che pertanto, si rende necessario adottare
misure atte a garantire adeguate condizioni per la tutela e la fruibilità delle
aree pubbliche;
Ravvisata l’urgenza
di provvedere in merito richiamando le misure atte a prevenire ed eliminare i
gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
Visto l’art. 54 del D.lgs. 267/2000 come
novellato dal D.L. 23.05.2008, n° 92 , convertito con Legge 24.07.2008, n°125;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno
del 05.08.2008;
Visto l’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000,
n.267;
Visto l’art. 16 della Legge 24.11.1981, n.689
come modificato dall’art. 6 bis della Legge 24.07.2008 n.125 di conversione del
D.L. 23.05.2008 n.92;
ORDINA
per
motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire
rischi o pericoli per la pubblica e privata incolumità;
1.
Nell’evidenziare il divieto assoluto di
esercitare, da parte di chiunque, l’attività di parcheggiatore senza
l’autorizzazione del Comune o delle Autorità a ciò preposte, il Comando di
Polizia Municipale intensificherà adeguatamente, anche pianificando i relativi
interventi, la presenza sul territorio, specificamente mirata a prevenire e
sanzionare l’attività di parcheggiatore abusivo, nonché ricevere anche in loco
denunzie dei cittadini su notizie dell’insistenza di parcheggiatori abusivi;
2.
A tutti i cittadini, conducenti veicoli o
motoveicoli, di astenersi dal richiedere prestazioni o elargire offerte o
contributi sia spontaneamente che richiesti, per la custodia dell’auto in
sosta, da parte di parcheggiatori non muniti della prescritta autorizzazione e
distintivo, da qualificarsi come abusivi, poiché, in caso contrario,
incorrerebbero nelle sanzioni in seguito specificate;
La violazione della presente ordinanza
è punita mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 450,00,
ferma restando, in ogni caso, l’applicazione della sanzione prevista dall’art.
7 comma 15 bis del codice della strada, per quanto riguarda l’attività di
parcheggiatore abusivo;
La condotta di cui al n.2 che precede,
da parte dei cittadini, è punita mediante l’applicazione della sanzione
pecuniaria di euro 100,00;
L’organo procedente trasmette copia
della relazione attestante l’avvenuta violazione dell’ordinanza sindacale al
Questore di Caserta, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti
previsti dal d.lgs. n° 159 del 2011 per l’applicazione dell’avviso orale e, ove
ne ricorrano i presupposti, per l’applicazione del provvedimento di rimpatrio;
L’organo procedente, nelle ipotesi di
maggiore rilevanza e gravità dei fenomeni individuati, trasmette copia della
relazione attestante l’avvenuta violazione dell’ordinanza sindacale alla
Guardia di Finanza- Nucleo Provinciale Polizia Tributaria ai fini
dell’attivazione di procedure dirette alla verifica del reddito e della
complessiva posizione patrimoniale comunque riconducibile all’autore del fatto;
L’organo procedente, ove ravvisi la
sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, trasmette copia della
relazione attestante l’avvenuta violazione dell’ordinanza sindacale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai
fini della valutazione della sussistenza del reato ex art. 650 c.p.(
inosservanza dei provvedimenti emessi dall’Autorità per ragioni di sicurezza
pubblica).
DEMANDA
al Comando Polizia Municipale di
Caserta l’attuazione dell’ordinanza, anche attraverso l’emanazione di direttive
ai responsabili delle aree di controllo territoriale affinchè l’applicazione
delle prescrizioni sia assicurata con continuità su tutto il territorio
comunale.
La presente ordinanza è immediatamente
esecutiva, ha efficacia per mesi nove ed è pubblicata in data odierna nell’Albo
Pretorio del Comune di Caserta.
La presente ordinanza è comunicata a
S.E. il Prefetto di Caserta, ai sensi dell’articolo 54 comma 4 TUEL, al fine,
altresì, di informarne le competenti forze di polizia, che procederanno a
trasmettere al Comando Polizia Municipale i dati relativi agli accertamenti
compiuti, ai fini dell’inserimento degli stessi nel portale interno della P.M.,
finalizzato a realizzare un ottimale strumento per la raccolta di notizie sul
fenomeno e lo scambio di informazioni.
La presente ordinanza è inviata al
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Contro il presente provvedimento è
ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o, in alternativa, entro 120
giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.
Il Sindaco
Dott. Pio DEL GAUDIO
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