giovedì 15 ottobre 2015

MOVIDA, PERIZIA DI IMPATTO ACUSTICO PER I LOCALI E MUSICA FINO A MEZZANOTTE

Città di Caserta
Ufficio Stampa

MOVIDA, PERIZIA DI IMPATTO ACUSTICO PER I LOCALI E MUSICA FINO A MEZZANOTTE



L'Amministrazione Comunale di Caserta interviene sulla movida cittadina e, pur riconoscendo l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, disciplina con un’ordinanza commissariale le emissioni sonore al fine di contemperare le esigenze dei residenti e tutelare la quiete  e la salute pubblica.
In particolare, da oggi in città tutti i pubblici esercizi che intendono svolgere intrattenimento musicale mediante musica dal vivo e/o apparecchi radiotelevisivi, o comunque impianti di diffusione sonora, devono trasmettere all'ufficio Ambiente ed Attività Produttive del Comune idonea valutazione di impatto acustico redatta da tecnico esperto in acustica ambientale regolarmente abilitato.
Inoltre, la diffusione della musica all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta con presenza di un deejay, è consentita fino alle ore 24:00, secondo i valori limite assoluti di emissione e valori limite assoluti di immissione riportati nella tabella prevista dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 24.03.2000, contenente la “Zonizzazione acustica del territorio comunale”.
L’ordinanza riguarda  anche le attività all'aperto disponendo che l'effettuazione  intrattenimenti musicali negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi, nonché quelli organizzati da enti pubblici e/o privati, è consentita per una durata massima di tre ore, comprese entro la fascia dalle 20:00 alle 24:00, nei giorni feriali e festivi, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Municipale.
La violazione delle disposizioni previste  è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 5.164,00 0( da € 103,29 ad e 516,45 per chi violi il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto).  In attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287 è prevista la sospensione  dell'attività da tre a quindici giorni qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni alle disposizioni contenute nell’ ordinanza.


Caserta, 15 ottobre  2015

 Fonte:   L’Ufficio Stampa

Nessun commento:

Posta un commento