lunedì 7 marzo 2016

COMUNICATO STAMPA ECOCAR

CASERTA, 7 Marzo 2016


La Ecocar Ambiente Scarl di Caserta comunica che il Consiglio di Stato ha emesso il suo verdetto in merito alla vicenda dell'interdittiva antimafia che ci aveva visto coinvolti nel recente passato. L'ultimo grado di giudizio, in sede amministrativa, ha confermato la decisione, a noi favorevole, del Tar di qualche mese fa. Di conseguenza per la nostra azienda l'interdittiva antimafia, da oggi, diventa soltanto un brutto e lontano ricordo. Abbiamo avuto sempre fiducia nella giustizia perchè siamo coscienti di aver operato in maniera cristallina e professionale costantemente. In questi mesi, che qualcuno potrebbe definire di incertezza, noi abbiamo sempre continuato a lavorare con la massima tranquillità, trasparenza e lucidità per il bene della città Caserta, consapevoli della nostra correttezza e nel pieno rispetto delle regole e della legalità. 

Questi alcuni passaggi della sentenza del “Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)”: “...Posto che ECO.CAR aveva partecipato in r.t.i. con la Alba Paciello alla gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana di Marcianise, appare fisiologica e corrispondente alla prassi aziendale la costituzione di una società consortile per l’esecuzione unitaria delle prestazioni appaltate.
Si tratta infatti di una “società strumento” o “società operativa”, riconducibile al modello tipizzato dagli artt. 93 (per i lavori) e 276 (per i servizi) del d.P.R. 207/2000, costituita da operatori economici riuniti in associazione temporanea, per assicurare una procedura coordinata e rapida per eseguire in modo unitario l’appalto...
...Coglie pertanto un dato non decisivo, il rilievo – sul quale è incentrato l’appello dell’Amministrazione – che la società consortile comporta un vincolo associativo stabile e duraturo, risultando per contro plausibile che, in simili casi, qualora venga estromesso un componente del r.t.i. per i motivi consentiti dalla legge, parimenti lo stesso sia destinato ad essere escluso dalla società strumento”
...Ai sensi dell’art. 37 commi 18 e 19, del Codice dei contratti (nel testo integrato dal d.lgs. 113/2007), quando una misura interdittiva antimafia colpisce un’impresa mandante o mandataria di un r.t.i., è consentito all’Amministrazione di proseguire il rapporto di appalto con l’impresa superstite (naturalmente, alle condizioni del possesso dei necessari requisiti di qualificazione richiesti dal bando).
Dette disposizioni (mai modificate, nonostante le diverse novellazioni del Codice dei contratti successive al d.lgs. 159/2011) confermano la ratio, già insita nell’art. 12 del d.P.R. 252/1998, di contemperare il prosieguo dell’iniziativa economica delle imprese in forma associata con le esigenze afferenti alla sicurezza e all’ordine pubblico connesse alla repressione dei fenomeni di stampo mafioso, ogni volta che, a mezzo di pronte misure espulsive, si determini volontariamente l’allontanamento e la sterilizzazione delle imprese in pericolo di condizionamento mafioso (cfr. Cons. Stato, VI, n. 7345/2010; per la giurisprudenza di primo grado, T.A.R. Campania, I, n. 94/2015; n. 4815/2012).”
...Sembra corretto desumere da dette ultime disposizioni l’esclusione di qualsiasi “automatica” considerazione della sussistenza di rischi di infiltrazione mafiosa in capo ad una impresa per il solo fatto che si fosse associata ad altra impresa ritenuta controindicata; e ritenere, conseguentemente, che la “vicinanza” tra una impresa controindicata ed una impresa oggetto di valutazione nel procedimento volto alla definizione di un provvedimento interdittivo vada apprezzata caso per caso, in relazione alle concrete vicende collaborative tra le due imprese, che vanno adeguatamente approfondite allo scopo di accertare la sussistenza di fattori oggettivi di condizionamento, non della impresa controindicata rispetto a quella in valutazione, ma da parte delle medesime organizzazioni criminali che hanno compromesso la posizione della prima.”
...Nel caso in esame, è innegabile che – come sottolineato dal TAR - l’interdittiva impugnata non offra alcuna indicazione specifica in ordine alla ECO.CAR e non scaturisca da un autonomo accertamento istruttorio, idoneo a dar conto di effettivi tentativi di infiltrazione mafiosa a suo carico. E che le circostanze indicate nell’interdittiva attengano esclusivamente alla partecipazione al r.t.i. ed alla società consortile conseguentemente costituita (mentre è evidente che altre circostanze, prospettate dalle appellanti, in quanto successive alla interdittiva o da essa non richiamate, non entrano nel parametro di legittimità del provvedimento).”
...Tuttavia, tali partecipazioni sono avvenute in un momento in cui la ditta Alba Paciello era in possesso di certificazione antimafia.
E l’appellata sottolinea che, non appena è intervenuto il dispositivo di questa Sezione n. 5437/2015, che ha annullato le sentenze del TAR Campania favorevoli alla ditta Alba Paciello ripristinando l’efficacia dell’interdittiva adottata nei suoi confronti, è stata sciolta l’associazione temporanea e la ditta Alba Paciello è stata estromessa dalla società consortile, così che oggi non ha più alcun rapporto imprenditoriale di alcun genere con l’appellata.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:
- respinge l’appello di Ministero dell’interno e U.T.G. – Prefettura di Roma;
- accoglie l’appello di Camassambiente S.r.l., e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso incidentale proposto dalla stessa in primo grado ed annulla l’aggiudicazione con esso impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016...”



Grazie, cordiali saluti




                                                                                                                             

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