mercoledì 5 aprile 2017

DIFFIDA ENTI PUBBLICI RIPRISTINO POSIZIONE APICALE AVVOCATI NEGLI UFFICI LEGALI


Il Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Avvocati Italiani, presieduto dall’Avv. Maurizio de Tilla, nell’ultima tornata tenutasi in Napoli, su proposta con circostanziata relazione  dell’Avv. Alberto Zaza d’Aulisio Presidente della Sezione di Caserta, ha approvato l’accluso documento col quale si impegnano gli Ordini Forensi a porre in essere le ulteriori iniziative necessarie per il ripristino della legalità presso quegli Enti Pubblici che pongono in posizione apicale nei propri Uffici Legali funzionari amministrativi o segretari comunali, sovraordinati agli Avvocati regolarmente iscritti negli Albi speciali, ledendone l’autonomia, l’indipendenza tecnica e di giudizio intellettuale e consentendo l’esercizio abusivo della professione forense a soggetti non aventi titolo.

Il Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Avvocati Italiani, riunitosi in Napoli il 31 marzo 2017,
UDITO il Presidente della sezione di Caserta, Avv. Alberto Zaza d’Aulisio, in relazione alla sua circostanziata proposta di intervento, presso i competenti Organi, tesa a garantire l’autonomia e l’indipendenza tecnica e di giudizio intellettuale degli avvocati iscritti nell’albo speciale – quali addetti agli Uffici legali, comunque costituiti, presso gli Enti pubblici anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato – nonché la tutela dell’affidamento della direzione della struttura legale a dipendenti non-avvocati (segretari generali o funzionari amministrativi);
EVIDENZIATO che gli avvocati degli uffici pubblici, sottordinati a funzionari amministrativi, sono a rischio cancellazione, in sede di verifica periodica degli Albi, per la sopravvenuta carenza delle condizioni di Legge che ne consentono l’iscrizione;
RITENUTO, altresì, che configura condotta illecita penalmente rilevante (art. 348 c.p.) il disimpegno continuativo e professionale, di mansioni a carattere legale da parte di soggetti non abilitati e non iscritti nell’Albo professionale speciale, anche se connessi soltanto strumentalmente a quelli riservati agli Avvocati;
PRESO ATTO della pendenza di contenzioso giurisdizionale azionato da avvocati dipendenti da Enti pubblici per la disapplicazione dei Provvedimenti dell’Amministrazione datoriale che li pone in posizione subordinata rispetto a funzionario o segretario comunale posto a capo della struttura;
VISTA la Legge n. 247 del 31.12.2012 che, disciplinando l’Ordinamento forense, prescrive l’obbligatorietà della iscrizione nell’Albo speciale (art. 23) per compiere le prestazioni  proprie dell’Avvocato  (art. 2);
nello stigmatizzare l’anomala condotta posta in essere di quegli Enti (Comuni, ASL, Enti Ospedalieri) che, in persona dei propri amministratori in concorso con segretari comunali e/o funzionari amministrativi, violano l’Ordinamento giuridico, prevedendo la figura apicale dei non-avvocato per il proprio Ufficio Legale, consentendo l’esercizio abusivo della professione forense a soggetti non aventi titolo;
impegna
gli Ordini Forensi a:
1)   Diffidare le Amministrazioni che versano nella lamentata condotta a revocare, in regime di autodichìa, i Provvedimenti regolamentari che pongono a capo degli Uffici Legali personale in difetto dei requisiti e delle condizioni di Legge;
2)   Esperire intervento nei giudizi dinanzi al Tar a sostegno delle impugnative dei Provvedimenti censurabili nella specie, azionate da Avvocati degli Enti Pubblici;
3)   Riservarsi ogni valutazione dell’iniziativa di natura penale.
Si manda alla Segreteria per l’esecuzione del presente Documento.

 Avv. Alberto Zaza d’Aulisio


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