Con ordinanza n. 4279/2022, il Giudice del
Lavoro Mari accoglie in toto la difesa difensiva dell’avv. De Crescenzo e respinge il
ricorso di un idoneo contro il Comune guidato dal sindaco Parisi.
Non ha diritto ad
alcuna assunzione presso il Comune di Limatola il giovane risultato vincitore
del concorsone RIPAM bandito dalla Regione Campania per il reclutamento a tempo
indeterminato di 930 unità di personale della categoria D, da assumere
nell’ambito degli enti locali aderenti all’accordo di programma siglato con la
Regione, tra cui l’Ente sannita di cui è sindaco Domenico Parisi.
A stabilirlo il Giudice del Lavoro presso il
Tribunale ordinario di Benevento, Adriana Mari, dinanzi al quale era ricorso,
all’esito della procedura concorsuale, il giovane casertano A.A. dopo aver
richiesto al Comune di Limatola, quale ente
opzionato in fase di scelta della sede lavorativa, di procedere senza indugio alla
propria assunzione, ricevendo tuttavia un espresso diniego motivato dal fatto
che, nelle more del concorso, ed in ragione delle mutate condizioni economico-finanziarie,
l’Ente municipale era rimasto assoggettato alla pre-autorizzazione da parte
della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL).
Con ordinanza n.
4279/2022, il Tribunale di Benevento, nella persona del Giudice del Lavoro Mari,
ha rigettato integralmente il ricorso promosso dal vincitore del concorsone
Ripam, assistito dallo studio Abbamonte di Napoli, rilevando la fondatezza
delle eccezioni processuali e di merito sollevate dalla difesa del Comune,
sostenuta dall’avv. Antonio Francesco De Crescenzo, con studio in Caserta, ed
affermando l’importante principio secondo cui “non può sussistere obbligo
assunzionale in capo all’amministrazione nei confronti di un vincitore di
concorso se, nelle more del completamento della procedura concorsuale,
sopravvengono circostanze preclusive di varia natura date, nel caso di specie,
dalle mutate condizioni economico – finanziarie dell’ente”. Secondo il
Giudice sannita, “l’assunzione del
vincitore di concorso non costituisce un obbligo per l’amministrazione datrice
di lavoro poiché, se nelle more del completamento del procedimento concorsuale
sopravvengono circostanze preclusiva di natura normativa, organizzativa o anche
solo finanziaria, l’amministrazione può paralizzare, o anche annullare, il
procedimento stesso”.
Il Tribunale ha
disconosciuto la titolarità in capo ad A.A. di un diritto pieno ed
incondizionato all’assunzione, negando, altresì, al medesimo vincitore ogni possibilità
di avanzare pretese risarcitorie ai danni del Comune di Limatola, al quale,
invece, il ricorrente dovrà corrispondere la somma di € 1.000,00 per le spese
processuali, in ragione della propria soccombenza in giudizio.
Alla stesura degli
atti difensivi posti in essere in favore dell’Ente, ha partecipato anche la giovane
laureata in giurisprudenza Marina Marotta, cittadina limatolese e promettente collaboratrice
dello studio legale De Crescenzo, presso cui, da oltre un anno, svolge la
pratica forense.
Caserta, 25.03.2022
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