CONSORZIO DI BONIFICA SANNIO ALIFANO,
IL TAR CAMPANIA CONFERMA DELLA ROCCA PRESIDENTE. I GIUDICI BOCCIANO IL RICORSO
DELL’EX FACENTE FUNZIONI SANTAGATA SOSTENUTO DALLA COLDIRETTI.
DELLA ROCCA: “Legittimata la mia
presidenza e la nascita della nuova maggioranza in seno al Consiglio dei
Delegati che rimane sovrano nelle sue scelte. Sono state settimane di polemiche
e voci di commissariamento, ma noi continueremo a lavorare nell’interesse dei
consorziati, dei dipendenti e del territorio”.
Franco Della
Rocca resta Presidente del Consorzio di Bonifica del Sannio.
Con sentenza
emessa nella camera di consiglio dello scorso 8 settembre ma depositata solo
nella tarda mattinata di oggi, il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione
amministrativa il ricorso presentato dall’ex presidente facente funzioni
dell’Ente di Bonifica, Alfonso Santagata, all’indomani della elezione a
stragrande maggioranza del neo presidente Della Rocca da parte del Consiglio
dei Delegati, nella seduta del 31 maggio scorso.
I giudici
amministrativi della prima sezione, presieduta da Salvatore Veneziano, hanno
stabilito che il ricorso andava presentato dinanzi al Giudice ordinario, respingendo
quindi il reclamo di Santagata, difeso dagli avvocati Tammaro e Vittoria Chiacchio
e sostenuto dalla Coldiretti, e confermando alla guida dell’Ente consortile
Della Rocca, difeso dall’avvocato Stefano La Marca di Dragoni.
Soddisfazione
è stata espressa dal presidente eletto Della Rocca e dalla sua maggioranza che
fa riferimento al Presidente della VII Commissione Ambiente, Energia e
Protezione Civile del Consiglio regionale della Campania, Giovanni Zannini:
"Finalmente
anche il Tar Campania ha legittimato la mia carica di Presidente e la scelta
della nostra maggioranza di eleggere un nuovo vertice per il Consorzio di
Bonifica. Spero vivamente che adesso cessino le polemiche e le voci di un
imminente commissariamento messe in giro da chi non ha mai accettato il
responso democratico e libero del Consiglio dei Delegati perché il Sannio
Alifano ha bisogno del contributo di tutti. Noi continueremo a lavorare sodo
come abbiano fatto in questi primi 4 mesi e la nostra azione amministrativa in
favore di utenti, dipendenti ed Ente non si fermerà mai”, dichiara Della Rocca.
Sin da
subito, il Consorzio aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto
di giurisdizione e sulla base di altri rilievi (mancata evocazione in giudizio della
Regione e di tutti i controinteressati, acquiescenza e divieto di abuso del diritto,
genericità e omessa impugnazione degli atti presupposti), chiedendone nel merito
il rigetto, con il Tar di Napoli che ha anche fatto rilevare che il ricorso andava
personalmente notificato al Presidente eletto, titolare di un proprio diretto
interesse alla conservazione della carica, mentre è stato notificato ma ad
altri due soggetti, i consiglieri delegati Di Muccio e Durante, nonché al
Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, esclusivamente “in persona dell’organo
legale rappresentante pro tempore”.
Nel merito
della dichiarazione di difetto di giurisdizione, i giudici amministrativi hanno
evidenziato che “in tema di società per azioni partecipata da ente locale, la
revoca dell'amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell'art. 2449 c.c.,
può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice
amministrativo, trattandosi di atto "uti socius", non "jure
imperii", compiuto dall'ente pubblico "a valle" della scelta di
fondo per l'impiego del modello societario. L'amministratore revocato dall'ente
pubblico, come l'amministratore revocato dall'assemblea dei soci, può chiedere
al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a
norma dell'art. 2383 c.c., non anche la tutela "reale" per
reintegrazione nella carica, in quanto l'art. 2449 c.c. assicura parità di
"status" tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di
nomina pubblica”.
Per il Tar
Campania, “la predetta giurisprudenza è applicabile anche ai Consorzi,
trattandosi di soggetti giuridici autonomi rispetto agli enti consorziati,
nonché titolari di competenze proprie, da svolgersi secondo logiche di tipo
imprenditoriale, attesa la loro natura di enti pubblici economici, restando
altresì estranei ad una configurazione di intima strumentalità rispetto
all’ente locale”.
Piedimonte
Matese, 27.09.2021
Nessun commento:
Posta un commento