martedì 25 novembre 2014

Ordinanza n.202 "Manutenzione della vegetazione sulla viabilità pubblica"

Città  di  Caserta
Medaglia d’Oro al Merito Civile

ORDINANZA  n. 202  del  25/11/2014

Oggetto:  MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE SULLA VIABILITÀ PUBBLICA.


IL SINDACO

Premesso:
che al fine di garantire agli utenti della viabilità comunale di poter transitare in piena sicurezza, di avere ottima visibilità e di non trovare ostacoli lungo il percorso, tutti i proprietari o conduttori di terreni confinanti con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico, hanno il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dal Codice Civile, in modo da non restringere la carreggiata stradale e/o il marciapiede.
Preso atto:
della necessità di emettere un provvedimento che regoli il comportamento e gli obblighi a cui sono tenuti i proprietari dei fondi confinanti con le strade pubbliche, al fine di garantire sulle stesse la sicurezza della circolazione stradale;
Verificato:
che i proprietari di alberi, arbusti, siepi, rovi, rampicanti, ecc. che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti a adottare tutti gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte;
Visti:
 • gli artt. 1, 16, 17, 18, 29, 31 del D.Lgs. n. 285/1992, Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;
 • gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
 • il Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

ORDINA

     A tutti i proprietari o conduttori di fondi, di impedire che la crescita della vegetazione nei propri terreni, a confine con la strada pubblica, ne limiti il transito e la visibilità e ne pregiudichi la sicurezza della circolazione.
     In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico, dell'intero territorio comunale, sono tenuti al taglio o alla potatura, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli alberi, degli arbusti, delle siepi, dei rampicanti e dei rovi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi ed in ogni caso oltre il confine della proprietà, nel caso:
·          che ostacolino il libero e agevole passaggio dei pedoni, dei ciclisti e dei veicoli in genere;
·          che nascondano la segnaletica o che comunque ne compromettano la visibilità e/o leggibilità;
·           che compromettano la visibilità della carreggiata, in particolare in corrispondenza di curve,   incroci e/o intersezioni;
·          che celino la vista di eventuali specchi riflettenti;
·         che possano creare pericolo per la pubblica e privata incolumità;
·         che limitino la diffusione dell’illuminazione pubblica;
·         che non rispettino le distanze previste dal Codice Civile per la messa a dimora;
·         che con la loro vegetazione, foglie, rami, ecc., possano occludere le griglie delle caditoie;
·         che non siano consoni all'igiene e al pubblico decoro.

DISPONE:
Che i succitati lavori di taglio, potatura e manutenzione delle piante, degli arbusti, delle siepi, dei rampicanti e dei rovi, dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione della pubblica strada.
Che i proprietari e/o i conduttori, nel caso in cui alberi o rami sono caduti sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
Che nel caso gli alberi siti su proprietà privata con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, tali cause devono essere rimosse a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire il Comune delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate.

RICORDA:
Che la responsabilità per eventuali danni a persone o cose, dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici e/o da altri eventi di qualsiasi natura, sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.
Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.
Che il proprietario o conduttore del bene, sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile, è responsabile sia penalmente sia civilmente nel caso di qualsiasi incidente o danno a terzi derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza.

AVVISA:
Che la vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale, solo quando l'aggetto dei rami degli alberi sia a quota superiore a metri 4,50 rispetto al medesimo e che non si ricada in una delle condizioni suddescritte.

AVVERTE:
 Che nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto dalla presente Ordinanza Sindacale, in caso di pericolo per la pubblica e privata incolumità gli interventi di messa in sicurezza potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza altra comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari o ai conduttori inadempienti, salva comunque l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da €. 159,00 a €. 639,00 (oltre a rivalutazioni), in violazioni all'art. 29 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992  nuovo C .d. S. e alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente Ordinanza spetta agli ufficiali ed agenti della Polizia Locale. I Funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del citato D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, sono incaricati della vigilanza sull’esecuzione della presente Ordinanza.

INVITA:
I cittadini tutti a segnalare, nell’interesse dell’intera comunità, l’inosservanza della presente Ordinanza agli organi preposti della Polizia locale e, nell’ambito delle specifiche competenze, agli Uffici Comunali, che provvederanno all’identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l’accertamento delle eventuali violazioni.

La presente Ordinanza Sindacale è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, con l’inserimento sul sito web comunale, attraverso l’affissione su tutto il territorio comunale.

Dalla Casa Comunale lì                                            
      
         Il Dirigente del Settore                                                     IL SINDACO

                                  Ing. Giovanni Natale                                                  dott. Pio Del Gaudio


Fonte: comunicato stampa

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