Medaglia d’Oro al Merito Civile
ORDINANZA n. 202 del 25/11/2014
Oggetto: MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE SULLA VIABILITÀ
PUBBLICA.
IL SINDACO
Premesso:
che al fine di garantire agli utenti della viabilità
comunale di poter transitare in piena sicurezza, di avere ottima visibilità e
di non trovare ostacoli lungo il percorso, tutti i proprietari o conduttori di
terreni confinanti con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico, hanno il
dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la
vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste
dal Codice della Strada e dal Codice Civile, in modo da non restringere la
carreggiata stradale e/o il marciapiede.
Preso atto:
della necessità di emettere un
provvedimento che regoli il comportamento e gli obblighi a cui sono tenuti i
proprietari dei fondi confinanti con le strade pubbliche, al fine di garantire
sulle stesse la sicurezza della circolazione stradale;
Verificato:
che i proprietari di alberi,
arbusti, siepi, rovi, rampicanti, ecc. che insistono sui fondi confinanti con strade
pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti a adottare tutti gli accorgimenti di
manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle
situazioni descritte;
Visti:
• gli artt. 1, 16, 17, 18, 29, 31 del D.Lgs.
n. 285/1992, Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;
• gli artt. 892, 894,
895, 896 del Codice Civile;
• il Regolamento
Comunale di Polizia Urbana.
ORDINA
A tutti i proprietari o conduttori di fondi, di impedire che la crescita della
vegetazione nei propri terreni, a confine con la strada pubblica, ne limiti il
transito e la visibilità e ne pregiudichi la sicurezza della circolazione.
In particolare,
i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le
strade comunali e vicinali di uso pubblico, dell'intero territorio comunale,
sono tenuti al taglio o alla potatura, alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli alberi, degli arbusti, delle siepi, dei rampicanti e dei
rovi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi ed
in ogni caso oltre il confine della proprietà, nel caso:
·
che ostacolino
il libero e agevole passaggio dei pedoni, dei ciclisti e dei veicoli in genere;
·
che
nascondano la segnaletica o che comunque ne compromettano la visibilità e/o
leggibilità;
·
che
compromettano la visibilità della carreggiata, in particolare in corrispondenza
di curve, incroci e/o intersezioni;
·
che celino
la vista di eventuali specchi riflettenti;
·
che possano creare pericolo per la pubblica e
privata incolumità;
·
che limitino la diffusione dell’illuminazione
pubblica;
·
che non rispettino le distanze previste dal
Codice Civile per la messa a dimora;
·
che con la loro vegetazione, foglie, rami, ecc.,
possano occludere le griglie delle caditoie;
·
che non siano consoni all'igiene e al pubblico decoro.
DISPONE:
Che i succitati
lavori di taglio, potatura e manutenzione delle piante, degli arbusti, delle
siepi, dei rampicanti e dei rovi, dovranno essere eseguiti con la massima
tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione della pubblica strada.
Che i
proprietari e/o i conduttori, nel caso in cui alberi o rami sono caduti sul
piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, sono
tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
Che nel caso
gli alberi siti su proprietà privata con i loro apparati radicali, rechino
danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o
pedonale, tali cause devono essere rimosse a cura e spese dei proprietari che
dovranno anche risarcire il Comune delle spese per la riparazione delle
pavimentazioni danneggiate.
RICORDA:
Che la
responsabilità per eventuali danni a persone o cose, dovuti al corrugamento delle
pavimentazioni causate da radici e/o da altri eventi di qualsiasi natura, sono
ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.
Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo,
ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori
soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha
concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa
sanzione pecuniaria prevista.
Che il proprietario o conduttore del bene, sul quale grava la
presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile, è
responsabile sia penalmente sia civilmente nel caso di qualsiasi incidente o
danno a terzi derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza.
AVVISA:
Che la vegetazione
può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale,
solo quando l'aggetto dei rami degli alberi sia a quota superiore a metri 4,50
rispetto al medesimo e che non si ricada in una delle condizioni suddescritte.
AVVERTE:
Che nell'eventualità in cui gli
interessati non ottemperino a quanto previsto dalla presente Ordinanza
Sindacale, in caso di pericolo per la pubblica e privata incolumità gli
interventi di messa in sicurezza potranno essere eseguiti dall'Amministrazione
Comunale, senza altra comunicazione, con successivo addebito delle spese ai
proprietari o ai conduttori inadempienti,
salva comunque l’applicazione della
sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da €.
159,00 a €. 639,00 (oltre a rivalutazioni), in violazioni all'art. 29 comma 3
del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992
nuovo C .d. S. e alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei
luoghi.
L'accertamento
delle violazioni alle norme della presente Ordinanza spetta agli ufficiali ed
agenti della Polizia Locale. I
Funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del citato D. Lgs. n. 285 del
30/04/1992, sono incaricati della vigilanza sull’esecuzione della presente
Ordinanza.
INVITA:
I cittadini tutti a segnalare,
nell’interesse dell’intera comunità, l’inosservanza della presente Ordinanza
agli organi preposti della Polizia locale e, nell’ambito delle specifiche
competenze, agli Uffici Comunali, che provvederanno all’identificazione dei
proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l’accertamento
delle eventuali violazioni.
La presente Ordinanza Sindacale è resa nota al pubblico
mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, con l’inserimento sul sito web
comunale, attraverso l’affissione su tutto il territorio comunale.
Dalla Casa Comunale lì
Il Dirigente del Settore IL
SINDACO
Ing. Giovanni Natale dott.
Pio Del Gaudio
Fonte: comunicato stampa
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