Il Tar
Campania, con ordinanza n. 1928 adottata ieri e depositata in data odierna, ha
respinto la domanda cautelare presentata dal Comune di Capua avverso l'esito
negativo della conferenza di servizi del 12.06.2014 a conclusione della quale
la Provincia di Caserta aveva rigettato la richiesta di approvazione del Puc
del Comune.
A fondamento
dell'esito negativo della conferenza dei servizi vi era, tra le altre cose, la
riscontrata mancata conformità dello strumento urbanistico dell’Ente capuano al
Ptcp (Piano territoriale di coordinamento provinciale) attuato dalla Provincia
di Caserta prima dell’adozione del Puc.
Su tale
aspetto il Comune riteneva che spettasse alla conferenza di servizi rendere
conforme il Puc al Ptcp, senza possibilità da parte della Provincia di
bocciarlo. Il Tar, su tale nodale aspetto, ha osservato che - “plausibile si
presenta, precipuamente, la ragione di dissenso individuata
dall’amministrazione provinciale nella impossibilità di adeguare ex post al
vigente piano territoriale di coordinamento provinciale il piano urbanistico
comunale adottato totalmente a prescindere da esso”
N. 01928/2014 REG.PROV.CAU.
N. 04380/2014
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale
4380 del 2014, proposto da:
Comune di Capua in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Ricciardi Federico, con
domicilio eletto presso Gian Luca Lemmo in Napoli, Via del Parco Margherita, n.
31;
contro
Provincia di Caserta, rappresentata e
difesa dall'avv. Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso Giuseppe Russo in
Napoli, Via Cesario Console, 3; Conferenza dei Servizi ex art. 24 l. r.
Campania n. 16/2004;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
NOTA PROT. N. 71420 DEL 23.7.2014; VERBALE
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 12.6.2014: DINIEGO DI APPROVAZIONE DEL P.U.C.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di Provincia di Caserta;
Vista la domanda di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e
competenza;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 19 novembre 2014 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- qualora l'esito della conferenza di
servizi ex art. 24, commi 6 ss., della l. r. Campania n. 16/2004 sia
irrimediabilmente negativo, il relativo subprocedimento deve intendersi
concluso, con conseguente necessità di riadozione del piano urbanistico
comunale;
- plausibile si presenta, precipuamente,
la ragione di dissenso individuata dall’amministrazione provinciale nella
impossibilità di adeguare ex post al vigente piano territoriale di
coordinamento provinciale il piano urbanistico comunale adottato totalmente a
prescindere da esso;
Ritenuto, quindi, che:
- ad un sommario esame, i motivi di
censura dedotti non risultano assistiti da sufficiente fumus boni iuris;
- neppure sono ravvisabili, nella specie,
gli estremi del paventato danno grave e irreparabile;
- quanto alle spese relative alla presente
fase di giudizio, appare equo disporre l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania (Sezione Ottava) respinge la suindicata domanda incidentale di
sospensione degli atti impugnati.
Compensa interamente tra le parti le spese
relative alla presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita
dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di
consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Ferdinando Minichini, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Olindo Di Popolo, Primo Referendario,
Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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