DELLA ROCCA (SANNIO ALIFANO): ELEZIONE LEGITTIMA E BLINDATA DA
PLURIMI PARERI LEGALI, SANTAGATA STIA SERENO
Il Presidente
del Consorzio di Bonifica: “Non accettiamo alcuna ingerenza, il Consiglio dei
Delegati è sovrano, per cui l’ex reggente se ne faccia una ragione e non
disturbi l’azione della nuova amministrazione”
“Con somma incredulità e stupore abbiamo ieri ricevuto
la impropria nota della Regione Campania, a firma della dirigente della Direzione
Generale per le Politiche agricole, Maria Passari, e del Dirigente della UOD
Infrastrutture Rurali ed Aree Interne, Sergio Caiazzo, che fa il paio con la
pervicace azione di disturbo dell’inappagato ex reggente Alfonso Santagata
verso l’operato della nuova amministrazione dell’Ente consortile.
Al sol fine di evitare inutili e sgradevoli
speculazioni, appare opportuno fornire le seguenti precisazioni dirette a far
comprendere sia la piena legittimità della delibera adottata dal Consiglio dei
delegati del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano n. 2 del 31 maggio scorso,
che le non corrette deduzioni ed ingerenze impresse nella succitata nota della
direzione generale Agricoltura della Regione Campania”.
Lo dichiara Franco Della Rocca, neo presidente del
Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, all’indomani della nota della Regione
Campania che parte dall’errato presupposto di una presunta e mai avvenuta
elezione di Alfonso Santagata a Presidente dell’Ente, risalente al febbraio
2017 quando, invece, il Consiglio prese solo atto della sua assunzione della carica
di Presidente per effetto di un automatismo di legge.
“Manifesta è l’inconferenza della sbandierata nota a
firma di Passari e di Caiazzo i quali, travalicando innanzitutto le proprie
prerogative e competenze, forniscono personalissime interpretazioni della L.R.
4/03 e dello Statuto Consortile, tentando arbitrariamente –favorendo così inspiegabilmente
Santagata - di delegittimare l’operato posto in essere dal Consiglio dei
delegati, nonché mettere in discussione la legittima ed ampia maggioranza accordata
alla neo Presidenza.
Le questioni afferenti, infatti, l’elezione del
Presidente trattandosi di atto "uti socius", attengono all’esclusiva
competenza del Consiglio dei delegati, ove alcuna ingerenza risulta
normativamente accordata alla Regione”, fa rilevare il nuovo vertice del Sannio
Alifano.
Più nello specifico, ciò risulta lampante dal
contenuto della stessa Legge Regionale 25 febbraio 2003, n. 4 rubricata “Nuove
norme in materia di bonifica integrale” che, all’articolo 30 rubricato
“Controllo di legittimità e merito”, sancisce che:
“1. Sono soggette al controllo di legittimità e di
merito da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti il piano di
classifica del territorio per il riparto della contribuenza, nonché quelle di
approvazione del bilancio preventivo.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, salvo quanto
previsto al comma 5, divengono esecutive se la Giunta regionale non ne
pronuncia l’annullamento per illegittimità nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento dei processi verbali ovvero se, nello stesso termine, non invita,
con richiesta motivata, il Consorzio a riprenderle in esame.
3. Parimenti le deliberazioni divengono esecutive se,
entro i termini suddetti, la Giunta regionale dà comunicazione di non
riscontrare vizi di legittimità né motivi per richiedere il riesame.
4. Le deliberazioni di conferma integrale o parziale e
quelle di riforma dell’atto in conformità dei rilievi sono soggette al solo
controllo di legittimità da parte della Giunta regionale.
5. Le deliberazioni di cui al comma 1 restano
depositate presso la sede del Consorzio per trenta giorni e del deposito è data
notizia a mezzo di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Avverso dette deliberazioni è ammesso ricorso alla
Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di
deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. La Giunta regionale decide sui ricorsi nei
successivi sessanta giorni, contestualmente all’esame della deliberazione, a
norma del comma 1”; mentre la medesima legge, all’art. 31 rubricato “Controllo
di legittimità”, prescrive che “1.Sono soggette al controllo di legittimità da
parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti:
a) il bilancio preventivo e sue variazioni;
b) il conto consuntivo;
c) l’assunzione dei prestiti e mutui;
d) i ruoli di contribuenza.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono
esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l’annullamento nel termine di
trenta giorni dal ricevimento dei processi verbali.
3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto dalla
richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi. Dalla data di ricevimento
delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di giorni venti.”.
“Alla luce di tutto ciò, posto che, dal combinato
disposto dei summenzionati articoli, alcun controllo di legittimità e/o merito
risulta accordato alla Giunta Regionale in relazione alle deliberazioni
vertenti sulla “elezione Presidente” essendo, invece, detto controllo
strettamente limitato a tassative ipotesi in cui, si ribadisce, non vi
rientrano quelle vertenti l’elezione del Presidente, non si accetta alcuna forma
di ingerenza, interpretazioni “ad hoc” e pruriginose speculazione di correnti
politiche. Stia sereno Santagata”, conclude il Presidente Della Rocca.
Piedimonte
Matese, 18.06.2021
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