COMUNICATO STAMPA
Sospensione di rate e mutui alle PMI in pandemia, Barbaro (FdI): «corto circuito normativo nelle proroghe al Cura Italia, necessario l’intervento del ministro Franco»
ROMA – La sospensione di rate e di mutui e finanziamento per le PMI, nel perdurare dell’emergenza dovuta alla pandemia – come disposto, in prima istanza, dal decreto «Cura Italia» (DL 18/2020) e, poi, prorogato nel tempo – vive una condizione di corto circuito normativo, come sottolineato dal senatore Claudio Barbaro (Fratelli d’Italia) con una interpellanza parlamentare indirizzata al ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco.
Alle PMI, come si legge nel testo, con il Cura Italia «è stata concessa la possibilità di sospendere le rate di mutui e finanziamenti con scadenza entro il “30 settembre 2020”, dietro apposita comunicazione da inoltrarsi entro tale data».
Successivamente, scrive il Senatore, «con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, all’art. 65 (proroga della moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020), veniva prorogato il suddetto termine del 30 settembre 2020 a tutto il “31 gennaio 2021”, come indicato al comma 1, che testualmente, ovunque ricorrano, nel citato art. 56, le parole “30 settembre 2020” le sostituisce con le parole “31 gennaio 2021”, e pertanto le istanze per la sospensione delle rate sono state anch’esse differite fino a tutto il 31 gennaio 2021».
Quindi, «la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), all’art 1. comma 248, con perfetta analogia con quanto indicato al punto precedente, testualmente, sostituisce le parole “31 gennaio 2021”, ovunque esse ricorrano nel citato articolo 56, con le parole “30 giugno 2021”, e pertanto anche le istanze per la sospensione delle rate dovrebbero essere differite a tutto il “30 giugno 2021”».
Quest’ultima norma, però, muta le condizioni di accesso alla sospensione per le rate per quelle PMI che – in base ad una autonoma programmazione avevano scelto di continuare a pagare con la speranza di una rapida ripresa – non erano ancora state ammesse alla sospensione e che, ad ora, non possono accedervi se non hanno presentato istanza entro il 31 gennaio 2021 («la legge n. 178 del 2020, all’art. 1, comma 250, testualmente dispone che le imprese con esposizioni debitorie di cui all’articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, ma non ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse esclusivamente entro il 31 gennaio 2021»).
«A giudizio dell’interpellante – continua il sen. Barbaro – la contraddizione della previsione normativa fra il disposto del comma 248 e quello del comma 250 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2021 determina un oggettivo scostamento fra la finalità del legislatore di venire in aiuto alle aziende colpite dalla crisi economica derivata dalla pandemia e la concreta attuazione di tale proponimento, anche assunto che non risponderebbe ad una logica temporale imporre di richiedere la sospensione di rate future (istanze entro il 31 gennaio 2021 per rate in scadenza fino al successivo 30 giugno 2021), in quanto la necessità di sospensione potrebbe insorgere nel lasso di tempo successivo al 31 gennaio 2021».
La paradossale situazione, come riportato nel testo, sta generando diversi rifiuti di accordare la sospensione delle rate relative a finanziamenti agevolati da parte di InvItalia s.p.a. laddove la sospensione sia stata richiesta con istanza successiva al 31 gennaio 2021. Una situazione legittima, stando alla norma ma, evidentemente, dannosa poiché «la lettura del comma 250, non coordinata con quanto previsto nel precedente comma 248, comporta un grave danno per le aziende in questa particolare contingenza economica determinata dalla pandemia da COVID-19».
Stante questa situazione, in sen. Claudio Barbaro ha chiesto al Ministro una pronuncia ufficiale «sulla contraddizione dei commi 248 e 250 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020, in relazione alla scadenza per la presentazione di istanze di sospensione per rate di mutui e finanziamenti, e cioè se si debba intendere prorogato il termine per la produzione delle istanze di sospensione delle rate sino a tutto il 30 giugno 2021, come da comma 248, ovvero il termine sia da considerarsi definitivamente decorso al 31 gennaio 2021, come da comma 250». Una pronuncia, quella del Ministro, che, in considerazione del fatto che InvItalia s.p.a. è una società partecipata al 100 per cento dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, potrà evitare il generarsi e l’aggravarsi del contenzioso che si può già adesso presumere di grande entità e pregiudizio per tutti i soggetti coinvolti.
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