COMUNICATO STAMPA DEL
28.04.2020
Il Garante
dei disabili della Regione Campania, avv. Paolo Colombo: “Fase II, Coronavirus,
sintesi delle misure previste per le persone con disabilità”.
Queste le
dichiarazioni del Garante dei Disabili della Regione Campania, avv. Paolo
Colombo dopo l'annuncio della fase 2 da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri, prof. Giuseppe Conte: “Con il decreto del 26 aprile, il Governo ha
dato il via alla fase II, dal 4 al 18 maggio, ovvero quella del rilancio in cui
dovremmo convivere con la pandemia e senza abbassare la guardia, dovremmo
gradualmente raggiungere la normalizzazione. Qui di seguito presento una
sintesi delle misure previste per le persone con disabilità:
RIATTIVAZIONE
CENTRI SEMIRESIDENZIALI
L’articolo 8 del DPCM titola:Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità, con queste disposizioni:
1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
L’articolo 8 del DPCM titola:Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità, con queste disposizioni:
1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
USO DELLE MASCHERINE
È stato ribadito l'obbligo di
utilizzare le mascherine protettive in presenza di altre persone: anche sui
mezzi pubblici e anche quando si andrà a fare visita ai congiunti (e sempre
evitando assembramenti). Per evitare speculazioni si abbasseranno i prezzi,
giungendo ad un costo che è stato fissato di massimo 0,50 euro al pezzo al
netto di IVA. L'articolo 3 del DPCM, che contiene queste disposizioni,
specifica al comma 2 anche una deroga all’obbligo dell’uso di mascherine per
bambini sotto i 6 anni e persone con alcune forme di disabilità:
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
VISITE NELLE RSA
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
VISITE NELLE RSA
All'articolo 1, voce x) è specificato
che:
l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
ATTIVITA’ ALL’APERTO
l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
ATTIVITA’ ALL’APERTO
All'articolo 1, voce f) è specificato
che:
non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”.
non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”.
Napoli,
28.04.2020 Il Garante
Avv. Paolo Colombo
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