giovedì 25 giugno 2015

ECOCAR, IL TAR ANNULLA lo scioglimento del contratto tra l'A.T.I. e la città di Caserta




CASERTA, 25 Giugno 2015


ECOCAR, IL TAR ANNULLA lo scioglimento del contratto tra l'A.T.I. e la città di Caserta

Dopo quasi un anno il Tar del Lazio sezione seconda bis ha ANNULLATO “...la determinazione n. 922 dell'11.07.2014, con la quale la Città di Caserta ha disposto la risoluzione del contratto del 2.07.2012 (Rep. 21139), per il servizio di igiene urbana...”, fra l'A.T.I. (composta da Ecocar srl e IPI srl) e la città di Caserta. Nel merito il Tar ha ritenuto illegittimo il provvedimento in quanto, oramai, privo di qualsiasi supporto motivazionale alla luce dell'annullamento della interdittiva antimafia nei confronti dell'Alba Paciello e conseguentemente della società Ecocar e IPI.

In allegato la sentenza del Tar del Lazio sezione seconda bis.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11864 del 2014, già introdotto dinanzi al TAR della Campania e, in seguito, riassunto presso questo Tribunale, proposto da:
Consorzio ECO.CAR. Ambiente Società Consortile a r.l., ECO.CAR. Srl e Ipi - Impresa Pulizie Industriali Srl, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Lorenzo Lentini e Francesco Giojelli, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria n. 2; 
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t.;
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante p.t.;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Comune di Caserta, in persona del Sindaco pt., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Colella, con domicilio eletto presso Antonio Cepparulo in Roma, largo Arenula n. 34; 
per l'annullamento,
previa sospensione,
- della determinazione n. 922 dell'11.07.2014, con la quale la Città di Caserta ha disposto la risoluzione del contratto del 2.07.2012 (Rep. 21139), per il servizio di igiene urbana, e, ove occorra, della relativa nota di trasmissione prot. n. 61022, in medesima data;
- dell’informativa ostativa antimafia prot. n. 137444/Area 1 Bis del 16 giugno 2014, in danno della ECO.CAR. s.r.l.;
- del provvedimento interdittivo antimafia dell’UTG di Roma n. 134065/Area I Bis/O.S.P. dell’11 giugno 2014, in danno della Società Consortile Marcianise Servizi a r.l.;
- ove e per quanto occorra, del provvedimento interdittivo antimafia dell’UTG di Caserta n. Cat. B/ANT/AREA I del 18 giugno 2014, in danno della Ditta Alba Paciello;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, U.T.G. di Roma e Città di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO
1. Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio - “in riassunzione” del ricorso n. 3727 del 2014, integrato da motivi aggiunti, già proposto dinanzi al TAR Campania - notificato in data 20 settembre 2014 e depositato il successivo 1 agosto 2014, le società ricorrenti – risultate aggiudicatarie a seguito di costituzione di un’apposita ATI, “divenuta intanto ConsorzioEco.Car. Ambiente Società Consortile a r.l.”, del “Servizio di igiene Urbana della Città di Caserta (determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 1335 del 5.10.2012) per un periodo di 60 mesi… e per un importo complessivo di € 56.571.580,00, in forza di contratto Rep. n. 21139 del 2.07.2014” - impugnano la determinazione n. 992 dell’11 luglio 2014 con cui il citato Comune ha disposto “la risoluzione” del menzionato contratto (seppure “differendone .. l’efficacia…. al momento della individuazione di un nuovo soggetto affidatario”) e dei relativi atti presupposti, specificamente individuati nei provvedimenti interdittivi dell’U.T.G. di Roma n. 137444/Area I Bis/O.S.P. del 16 giugno “in danno della SocietàECO.CAR. s.r.l.”, e n. 134055/Area I Bis/O.S.P. dell’11 giugno 2014 “in danno della Società Consortile Marcianise Servizi a r.l.” e, ancora, “ove e per quanto occorra, del provvedimento interdittivo antimafia dell’UTG di Caserta n. Cat. B/ANT/AREA I del 18.04.2014, in danno della Ditta Alba Paciello, già sospeso dal TAR Napoli con ordinanze nn. 1062 – 1210/2014”.
Ai fini dell’annullamento le ricorrenti – dopo aver evidenziato che le informative interdittive emesse a proprio danno sono state generate “a cascata” dalla informativa “in danno di Alba Paciello” - deducono svariati motivi di diritto, con cui lamentano i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, inerenti la legittimità non solo delle informative interdittive adottate nei confronti delle predette ma anche dell’“informativa interdittiva sul conto della Ditta Paciello”.
Con atto depositato in data 9 ottobre 2014 si è costituito il Comune di Caserta, il quale – nel contempo – ha confutato le censure formulate.
Con atto depositato in data 4 novembre 2014 si sono, altresì, costituiti l’U.T.G. di Roma e il Ministero dell’Interno, il quale – nel prosieguo e precipuamente in date 22 gennaio 2015 e 6 marzo 2015 – ha prodotto memorie difensive con cui ha chiesto la sospensione del presente giudizio “ex art. 295 c.p.c.” fino al passaggio in giudicato delle decisioni inerenti i ricorsi giurisdizionali proposti dalla ditta Alba Paciello, anche per esigenze di rispetto del principio del “ne bis in idem”, ha sollevato dubbi sulla competenza del TAR del Lazio e, ancora, sostenuto di aver operato nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge (in particolare, l’art. 85, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, il quale prevede – in caso di società consortili - la riferibilità della documentazione antimafia a ciascuno dei consorziati che “detenga una partecipazione superiore al 10%”).
A seguito della produzione di ulteriori scritti difensivi e documenti ad opera delle parti costituite, da cui risulta, tra l’altro, l’intervenuto annullamento da parte del TAR Campania dell’informativa interdittiva in danno della Ditta Alba Paciello con le sentenze nn. 6066, 6067, 6068 e 6069 del 26 novembre 2014 nonché la pronta proposizione di appello avverso quest’ultime ad opera dell’Amministrazione resistente, il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica dell’8 aprile 2015.
2. In via preliminare, il Collegio – anche per fornire riscontro ai rilievi dell’Amministrazione resistente – rileva quanto segue:
- di non riscontrare validi elementi che possano giustificare la “sospensione” del giudizio, ex art. 295 c.p.c., atteso che, seppure sia innegabile l’esistenza di un rapporto di “derivazione” tra l’interdittiva in danno della Ditta Paciello Alba e gli atti e provvedimenti oggetto della materia del contendere, quest’ultima risulta, comunque, connotata da propria autonomia, investendo, tra gli altri, il provvedimento di risoluzione del contratto della Città di Caserta, con chiara incidenza sulla continuità o meno dell’espletamento da parte delle interessate di un servizio definibile “essenziale”;
- preso atto che l’annullamento del provvedimento interdittivo antimafia dell’UTG di Caserta n. Cat. B/ANT/AREA I del 18.04.2014, in danno della Ditta Alba Paciello”, risulta richiesto dalle ricorrenti “ove e per quanto occorra” e, comunque, è già stato disposto dal TAR della Campania, e, considerato, ancora, che il “provvedimento interdittivo antimafia dell’UTG di Roma n. 134065/Area I Bis/O.S.P. dell’11.06.2014, in danno della Consortile Marcianise Servizi a.r.l.” e il “provvedimento interdittivo antimafia dell’UTG di Roma n. 137444/Area I Bis/O.S.P. del 16.06.2014, in danno della Società ECO.CAR. s.r.l.” sono stati specificamente impugnati con i ricorsi nn. 10594/2014 e 11863/2014, i quali - trattenuti in decisione nel corso della stessa udienza pubblica – sono stati accolti, il sindacato operato in questa sede sarà limitato alla determinazione dirigenziale n. 992 dell’11 luglio 2014, in qualità – comunque – di atto meramente consequenziale all’informativa dell’U.T.G. di Roma, con connessa e conseguente insussistenza di profili di incompetenza e/o inammissibilità.
3. Per quanto attiene al merito della questione, appare opportuno ricordare che:
- con la determinazione dirigenziale n. 992 dell’11 luglio 2014 il Comune di Caserta ha disposto la risoluzione del contratto rep. 21139 del 2 luglio 2012 “per il servizio di igiene urbana, in danno delle imprese ricorrenti”, sulla base dell’inoltro da parte della Prefettura di Caserta di “copia del provvedimento interdittivo antimafia n° 137444/Area 1 Bis/O.S.P. del 16/06/2014… emesso dalla competente Prefettura di Roma nei confronti della Società ECO.CAR.s.r.l.”;
- più in particolare, il provvedimento n. 137444/Area I Bis/O.S.P. del 16 giugno 2014 in esame “informa” della sussistenza di “situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste” dal D.Lgs. n. 159 del 2011, le quali risultano desunte dalle seguenti circostanze:
a) la ricorrente “è società consorziata che detiene il 40% delle quote della Società Consortile Marcianese Servizi A.R.L., con sede in Roma Via di Fioranello, 170”;
b) nei confronti “della SOCIETA CONSORTILE MARCIANISE SERVIZI A R.L., in data 11/06/2014 è stato adottato provvedimento interdittivo antimafia in quanto, dalla complessiva valutazione degli elementi istruttori acquisiti e considerato che la Ditta PACIELLO ALBA, società consorziata che detiene il 60% delle quote della SOCIETÀ CONSORTILE MARCIANISE SERVIZI A R.L., risulta destinataria di provvedimento interdittivo antimafia da parte della Prefettura di Caserta in data 18/04/2014, sono state ritenute sussistenti, allo stato, le situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni”;
c) a maggiore specificazione, sono, poi, pedissequamente riproposti gli elementi di fatto già rappresentati a carico della Ditta Paciello nel provvedimento di “informazione antimafia” del Prefetto di Caserta “Cat. 12b.16/ANT/AREA 1^ del 18/4/2014”, afferenti specificamente il sig. Albanesi Gianfranco e il sig. Roviello Pietro, figlio di Paciello Alba.
Ai fini dell’accoglimento del gravame, le ricorrenti affermano l’illegittimità delle interdittive adottate in loro danno – in quanto disposte “in difetto di qualsiasi autonomo accertamento istruttorio” e, precipuamente, emesse esclusivamente sulla base dell’informazione antimafia relativa alla ditta Paciello Alba, annullata dal TAR della Campania con le sentenze nn. 6066/2014, 6067/2014, 6068/2014 e 6069/2014, di cui si premurano, tra l’altro, di precisare la piena validità ed efficacia (atteso che è stato sì proposto appello ma “senza domanda incidentale di sospensione della esecutività”) – e, dunque, l’illegittimità, per invalidità derivata, della determinazione n. 992 del 2014 della Città della Caserta.
4. Le censure de quibus sono meritevoli di positivo riscontro.
4.1. Come già rilevato e, comunque, comprovato dalla documentazione prodotta agli atti, il provvedimento di risoluzione del contratto adottato dalla Città di Caserta risulta adottato esclusivamente sulla base dell’interdittiva dell’U.T.G. di Roma prot. n. 137444/Area 1BIS/O.S.P. del 16 giugno 2014, la quale – in accoglimento della specifica impugnativa già proposta con il ricorso n. 10594 del 2014 – risulta essere stata riconosciuta illegittima e, quindi, annullata.
In ragione di tale constatazione diviene, pertanto, doveroso affermare – rebus sic stantibus e, quindi, nel pieno rispetto dell’esito che potranno avere eventuali gravami proposti avverso la decisione del su indicato ricorso o, comunque, gli appelli già proposti avverso le decisioni del TAR della Campania - che il provvedimento de quo, ormai privo di un qualsiasi supporto motivazionale, non può che essere ritenuto illegittimo.
5. Tanto è sufficiente per l’accoglimento del ricorso nei termini su indicati e, dunque, per l’annullamento della determinazione n. 992 dell’11 luglio 2014 della Città di Caserta, con assorbimento delle ulteriori censure formulate.
Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame e, in particolare, della situazione di fatto e di diritto sussistente all’epoca in cui sono stati adottati i provvedimenti gravati, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11864 del 2014, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini su indicati e, per l’effetto, annulla la determinazione n. 992 dell’11 luglio 2014 della Città di Caserta.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l'intervento dei Magistrati:
Domenico Lundini, Presidente FF
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Maria Ada Russo, Consigliere
  L'ESTENSOREIL PRESIDENTE     DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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