giovedì 12 settembre 2013

Il verbale e la decurtazione dei punti sulla patente di guida non validi se il modulo di contestazione non indica se il telelaser era segnalato. Non ammissibile la prova orale dell’agente accertatore ad integrazione delle carenze del verbale

 
Più trasparenza nella redazione dei verbali: in caso contrario la multa è nulla. Lo ripete da anni lo “Sportello dei Diritti” che in tal senso riporta all’attenzione i principi contenuti in un esemplare sentenza la 422/13 del giudice Antonino Fazio del tribunale di Piacenza, che in particolare ha stabilito che il verbale e la decurtazione dei punti sulla patente di guida devono essere annullati se il modulo di contestazione non indica la presenza del cartello che segnala ai conducenti in transito la presenza del famigerato telelaser.
Il giudice togato, sottolinea Giovanni D'Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, ha rilevato come l’ente accertatore debba sempre ispirarsi ai principi costituzionali dell’efficienza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa e dunque predisporre i prestampati utilizzati dalla polizia municipale in modo che l’obbligo di segnalazione del telelaser o dell’autovelox risulti espressamente rispettato.
Nel caso di specie è stato accolto l’appello, con conseguente declaratoria d’invalidità del verbale, ad una sentenza di rigetto del giudice di pace che aveva confermato la validità della contestazione perché il giudice onorario “avrebbe dovuto attenersi alle risultanze dell’atto fidefacente (ndr il verbale), così concludendo per l’assenza sui luoghi dell’apparecchio di rilevamento della velocità”. Dev’essere sottolineato, infatti, che dopo l’entrata in vigore dell’articolo 3 del decreto legge 117/07, che ha modificato il codice della strada, è stato introdotto l’obbligo di segnalazione dell’accertamento delle infrazioni in maniera automatica che ovviamente vale anche per il telelaser e altri apparecchi simili gestiti dalla polizia. Rileva il giudice, che il principio di imparzialità impone all’amministrazione di documentare in qualche modo di aver adempiuto all’incombente di segnalare agli automobilisti la presenza dell’apparecchio: in tal senso si spiega la ragione per cui il modulo di contestazione, anche se prestampato, deve contenere l’indicazione sulla presenza o l’assenza della segnaletica mobile.
Ma il giudice di pace, per il giudice dell’appello, aveva commesso un altro errore nell’ammettere la testimonianza dell’ufficiale di polizia che ha elevato la contravvenzione, in quanto il verbale in questione non risulta impugnato con querela di falso e quindi non è contestabile dalla parte, tanto che eventuali prove orali contrarie sono inammissibili.
Proprio per tale motivo, quindi, va ritenuta inammissibile la prova orale “integrativa” del vigile urbano che testimonia per suffragare il corretto accertamento dell’infrazione. Non è possibile, infatti, che l’ente, che nel caso di specie è rappresentato dall’Unione dei piccoli Comuni della Bassa Val Trebbia e Val Luretta, si trasformi «in parte privilegiata», “riscontrando una posizione di supremazia solo apparentemente connessa all’esercizio di poteri autoritativi, ma in realtà contraria al corretto esercizio degli stessi; con ciò concedendo una posizione di favor priva di addentellati normativi”.
Annullato il verbale, restituiti i punti ed esemplare condanna alle spese per l’amministrazione soccombente.
 
Fonte: comunicato stampa

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