La Commissione lo boccia per un solo punto ed il TAR ordina la ricorrezione degli elaborati, non essendo la valutazione di inidoneità motivata.
É accaduto ad un candidato che aveva sostenuto le prove scritte per l'abilitazione alla professione forense nella sessione 2012. La vicenda traeva origine da un ricorso proposto da un ricorrente, che non avendo superato le prove scritte dell'esame di avvocato per un solo punto (era stato valutato, infatti, complessivamente 89 punti su di un minimo di 90, che è la votazione che consente di accedere alle successive prove orali), ha proposto ricorso avverso il provvedimento di inidoneità espresso peraltro col solo voto numerico senza alcuna motivazione.La I Sezione del TAR Lecce con
ordinanza pubblicata il 24 ottobre, condividendo le tesi del difensore del ricorrente, rappresentato dallo Studio Legale Matranga, ha ritenuto sussistente il danno grave ed irreparabile subito dal candidato ed in accoglimento dell'istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati connessa al ricorso principale, ha ordinato alla Commissione in diversa composizione, nella specie si trattava di quella di Catania, di ricorreggere gli elaborati.
In particolare, il Giudice Amministrativo, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha ritenuto fondato il motivo lamentato dal ricorrente secondo cui la Commissione, pur essendosi con apposito verbale vincolata alla espressione di una motivazione specifica oltre che del voto numerico nel caso di valutazioni negative - come avvenuto nel caso del ricorrente, ha decretato la non ammissione del candidato alle prove orali con l'apposizione del solo voto numerico.
Il TAR ha fissato per il prossimo 23 gennaio la prosecuzione del merito del giudizio.
Fonte: comunicato stampa
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