Il Consiglio Nazionale
dell’Associazione Nazionale Avvocati Italiani, presieduto dall’Avv. Maurizio de
Tilla, nell’ultima tornata tenutasi in Napoli, su proposta con circostanziata
relazione dell’Avv. Alberto Zaza d’Aulisio Presidente della Sezione
di Caserta, ha approvato l’accluso documento col quale si impegnano gli Ordini
Forensi a porre in essere le ulteriori iniziative necessarie per il ripristino
della legalità presso quegli Enti Pubblici che pongono in posizione apicale nei
propri Uffici Legali funzionari amministrativi o segretari comunali,
sovraordinati agli Avvocati regolarmente iscritti negli Albi speciali,
ledendone l’autonomia, l’indipendenza tecnica e di giudizio intellettuale e
consentendo l’esercizio abusivo della professione forense a soggetti non aventi
titolo.
Il Consiglio Nazionale
dell’Associazione Nazionale Avvocati Italiani, riunitosi in Napoli il 31 marzo
2017,
UDITO il Presidente
della sezione di Caserta, Avv. Alberto Zaza d’Aulisio, in relazione alla sua
circostanziata proposta di intervento, presso i competenti Organi, tesa a
garantire l’autonomia e l’indipendenza tecnica e di giudizio intellettuale
degli avvocati iscritti nell’albo speciale – quali addetti agli Uffici legali,
comunque costituiti, presso gli Enti pubblici anche se trasformati in persone
giuridiche di diritto privato – nonché la tutela dell’affidamento della
direzione della struttura legale a dipendenti non-avvocati (segretari generali
o funzionari amministrativi);
EVIDENZIATO che gli
avvocati degli uffici pubblici, sottordinati a funzionari amministrativi, sono
a rischio cancellazione, in sede di verifica periodica degli Albi, per la
sopravvenuta carenza delle condizioni di Legge che ne consentono l’iscrizione;
RITENUTO, altresì, che
configura condotta illecita penalmente rilevante (art. 348 c.p.) il disimpegno
continuativo e professionale, di mansioni a carattere legale da parte di
soggetti non abilitati e non iscritti nell’Albo professionale speciale, anche
se connessi soltanto strumentalmente a quelli riservati agli Avvocati;
PRESO ATTO della
pendenza di contenzioso giurisdizionale azionato da avvocati dipendenti da Enti
pubblici per la disapplicazione dei Provvedimenti dell’Amministrazione
datoriale che li pone in posizione subordinata rispetto a funzionario o segretario
comunale posto a capo della struttura;
VISTA la Legge n. 247
del 31.12.2012 che, disciplinando l’Ordinamento forense, prescrive
l’obbligatorietà della iscrizione nell’Albo speciale (art. 23) per compiere le
prestazioni proprie dell’Avvocato (art. 2);
nello stigmatizzare
l’anomala condotta posta in essere di quegli Enti (Comuni, ASL, Enti
Ospedalieri) che, in persona dei propri amministratori in concorso con
segretari comunali e/o funzionari amministrativi, violano l’Ordinamento
giuridico, prevedendo la figura apicale dei non-avvocato per il proprio Ufficio
Legale, consentendo l’esercizio abusivo della professione forense a soggetti
non aventi titolo;
impegna
gli Ordini Forensi a:
1) Diffidare
le Amministrazioni che versano nella lamentata condotta a revocare, in regime
di autodichìa, i Provvedimenti regolamentari che pongono a capo degli Uffici
Legali personale in difetto dei requisiti e delle condizioni di Legge;
2) Esperire
intervento nei giudizi dinanzi al Tar a sostegno delle impugnative dei
Provvedimenti censurabili nella specie, azionate da Avvocati degli Enti
Pubblici;
3) Riservarsi
ogni valutazione dell’iniziativa di natura penale.
Si manda alla Segreteria
per l’esecuzione del presente Documento.
Avv. Alberto Zaza
d’Aulisio
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