Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti, segnala l’importante decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, fra le prime in Italia in materia, che ha parificato i campeggi alle civili abitazioni, come già avvenuto per gli alberghi, in materia di applicazione della TARSU.
La seconda sezione della commissione tributaria Lecce, presidente dott. Alfredo Lamorgese, Relatore dott. Pierluigi. D’Antonio, Giudice dott. Antonio Quarta, con la sentenza n. 353/02/2013 depositata il 25.10.2013, ha confermato la bontà delle doglianze dell’avvocato Maurizio Villani che difendeva il legale rappresentante di un campeggio sito nel Comune di Gallipoli, con particolare riferimento alla mancata corretta applicazione dell’articolo 68 del Decreto Legislativo 507/93 atteso che secondo una corretta applicazione della norma, il Comune jonico avrebbe dovuto applicare la medesima tariffa prevista per le civili abitazioni, con conseguente illegittimità del regolamento comunale e della relativa delibera delle quali il ricorrente aveva richiesto la disapplicazione.
A supporto di tale assunto si legge in motivazione che: “non si può negare, infatti, che il campeggio sia costituito da un’area ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze perciò in quanto tale, deve essere compreso nella stessa categoria delle civili abitazioni con conseguente applicazione della medesima tariffa”.
Ma v’è di più: “Nell’ambito di una struttura ricettiva, e soprattutto in un area destinata a campeggio è illogico pensare che vi possa essere produzione di rifiuti solidi urbani maggiore rispetto a quella di un esercizio alberghiero o di una civile abitazione”.
Nel caso di specie, i giudici tributari hanno annullato una cartella esattoriale del notevole importo di euro 39.040,88 richiesta a titolo di TARSU per l’anno 2010, disponendo la riliquidazione della tassa secondo il criterio della assimilazioni delle superfici destinate alle unità abitative del campeggio a quelle delle civili abitazioni.
Fonte: comunicato stampa
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