Sulla scia di altri
precedenti giurisprudenziali in materia di notifica a mezzo posta della cartella
di pagamento Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, segnala
la sentenza n. 247/2013 della Corte Tributaria Provinciale di Roma che ha
stabilito che è nulla la cartella di pagamento Irpef notificata dal
concessionario della riscossione con raccomandata con ricevuta di
ritorno.
Nel caso di specie è stato
accolto il ricorso di una contribuente che chiedeva l’annullamento della
cartella di pagamento notificata da Equitalia a mezzo del servizio
postale.
Per i giudici della corte
capitolina, la cartella di pagamento al pari degli altri avvisi non è un atto
processuale e, come tale, non può essere oggetto di invio mediante raccomandata.
Ciò perché, dallo sviluppo normativo che ha portato all'attuale formulazione
della norma, si evince che per la notifica a mezzo posta il legislatore in un
primo momento aveva previsto che fosse fatta direttamente da parte dell'esattore
che provvedeva all'invio della raccomandata con avviso di ricevimento secondo
due fasi procedimentali distinte ovvero consegna materiale della cartella dal
concessionario – esattore all'agente postale e successivamente notifica da parte
dell'agente postale che agisce come ausiliario dell'agente notificatore, mentre
a far data dal 01/07/1999 l'intenzione del legislatore e' stata quella di
escludere l'esattore oggi concessionario dalla notificazione mediante servizio
postale e conseguentemente l'agente della riscossione non può consegnare
materialmente la cartella all'agente postale secondo le fasi sopra descritte, ma
deve avvalersi degli ufficiali della riscossione (di cui al d. lgs. n. 112 del
13/0411999) o di altri soggetti abilitati nelle forme previste dalla legge per
eseguire la notifica per il tramite del servizio
postale.
Fonte: comunicato stampa
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