CONSORZIO
DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO
Viale
della Libertà, 75
81016 –
Piedimonte Matese (Caserta)
È inammissibile il ricorso presentato da un gruppo di operai stagionali contro le delibere sulle assunzioni di due dipendenti all’interno del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano.
Con decisione resa a margine dell’udienza svoltasi lo
scorso 2 luglio, i giudici della quinta
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli, che già lo scorso
marzo non avevano concesso la sospensiva dell'efficacia delle decisioni assunte
dalla deputazione amministrativa presieduta dal Prof. Pietro Andrea Cappella in
data 3 dicembre 2014, hanno respinto “per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo” il reclamo
del personale avventizio sulla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
determinato ad indeterminato di un responsabile tecnico e l’assunzione di un
collaboratore tecnico.
Dopo la bocciatura dell’atto di opposizione avanzato
dai soli tre consiglieri di opposizione, Alfonso Simonelli, Raffaele Ferraiuolo
e Silvio Di Muccio, ora è arrivato un altro stop alle pretese di un gruppo
minoritario di acquaioli e di pompisti che, affiancati dagli stessi consiglieri
di minoranza, puntavano a far dichiarare illegittime le delibere.
Il collegio dei giudici amministrativi presieduto da
Luigi Domenico Nappi, invece, hanno accolto in toto le motivazioni a propria
difesa addotte dal Consorzio con gli avvocati Giuseppe Fontanarosa ed Eleonora
Marzano, ovvero l’eccezione in via preliminare della inammissibilità del
ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la carenza di
interesse dei ricorrenti e la contestazione, nel merito, della fondatezza delle
domande azionate.
Il primo motivo con tanto di eccezione sulla non
competenza del Tar ad esprimersi sulla legittimità di nuovi rapporti di lavoro,
la quinta sezione già lo aveva ritenuto fondato nella camera di consiglio di
marzo, orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte di
Cassazione e ripreso dal Tar Campania.
I giudici amministrativi hanno, pertanto, stabilito
che le assunzioni sono state decise regolarmente dal Consorzio di Bonifica “con la capacità e i poteri privatistici del
datore di lavoro, sulla base di una specifica disposizione del contratto
collettivo (art.41). Ne consegue, che il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, dovendo ritenersi, per le ragioni sopra indicate, che la
cognizione della controversia dedotta in giudizio sia devoluta alla cognizione
del Giudice ordinario, in funzione del Giudice del lavoro”.
Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Cappella
e dall’intera Deputazione che hanno palato di “sentenza chiara che riconosce in pieno le nostre ragioni e boccia
senza appello il ricorso di coloro che, strumentalizzati a loro insaputa dai
soliti alimentatori di odio e livore personale, ancora una volta hanno arrecato
un danno di immagine ed economico al Consorzio e agli utenti tutti. L’operato
dell’amministrazione viene, anche in questo caso, legittimato da un
pronunciamento dei giudici, per cui se ne facciano tutti una ragione, tanto la
minoranza quanto i suoi sodali”.
Fonte: COMUNICATO STAMPA
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