La semplice dimenticanza non cancella il beneficio. Gli
Enti privati non commerciali appartenenti all’area del Terzo settore, infatti,
pur non avendo provveduto all’invio tempestivo del Modello Eas, possono
comunque adempiere alla trasmissione della comunicazione entro il 31 dicembre
2012, versando contestualmente la sanzione di euro 258. Mentre nel caso in cui
gli stessi soggetti abbiano inviato il Modello Eas, ma oltre i termini previsti,
potranno regolarizzare la propria posizione fruendo dell’istituto della remissione in bonis che consente loro di
non presentare di nuovo il modello di comunicazione, a condizione che i dati
precedentemente inviati non siano stati modificati e provvedendo al pagamento
della sanzione pari a euro 258.
Dunque, in entrambi i casi, omesso invio e comunicazione
tardiva del modello Eas, le rispettive posizioni potranno essere sì “sanate” dagli
enti associativi interessati a patto che questi siano in possesso dei requisiti
sostanziali previsti dalla normativa corrente – art 2, comma 1, del dl n.
16/2012.
Quando la remissione in bonis soccorre la
dimenticanza – Ai contribuenti che non
hanno ottemperato agli obblighi previsti, è data quindi la possibilità di
evitare la decadenza dal beneficio, o da uno specifico regime fiscale, ponendo
in essere, seppur tardivamente, l’adempimento omesso entro il termine della
prima dichiarazione utile e pagando contestualmente in F24 una sanzione minima
di 258 euro.
Remissione
condizionata - Ciò a patto che la
violazione non sia stata constatata e soltanto in assenza di accessi,
ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento conosciute dal
contribuente. Naturalmente, il “salvagente fiscale” della remissione in bonis spetta soltanto a coloro che sono in possesso
dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme per accedere al regime o fruire
del beneficio, e con riguardo alla data di scadenza originaria
dell’adempimento. La misura scatta soltanto per quei comportamenti che non
abbiano prodotto danni per l’erario nemmeno in termini di pregiudizio per
l’attività da accertamento.
Fonte: comunicato stampa
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