Città di Caserta
Ufficio Stampa
MOVIDA, PERIZIA DI IMPATTO
ACUSTICO PER I LOCALI E MUSICA FINO A MEZZANOTTE
L'Amministrazione
Comunale di Caserta interviene sulla movida cittadina e, pur riconoscendo
l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione
di alimenti e bevande, disciplina con un’ordinanza commissariale le emissioni
sonore al fine di contemperare le esigenze dei residenti e tutelare la
quiete e la salute pubblica.
In
particolare, da oggi in città tutti i pubblici esercizi che intendono svolgere
intrattenimento musicale mediante musica dal vivo e/o apparecchi
radiotelevisivi, o comunque impianti di diffusione sonora, devono trasmettere
all'ufficio Ambiente ed Attività Produttive del Comune idonea valutazione di
impatto acustico redatta da tecnico esperto in acustica ambientale regolarmente
abilitato.
Inoltre, la
diffusione della musica all'interno degli esercizi pubblici per la
somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta con
presenza di un deejay, è consentita fino alle ore 24:00, secondo i valori
limite assoluti di emissione e valori limite assoluti di immissione riportati
nella tabella prevista dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del
24.03.2000, contenente la “Zonizzazione acustica del territorio comunale”.
L’ordinanza riguarda anche le attività all'aperto disponendo che
l'effettuazione intrattenimenti musicali
negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi,
nonché quelli organizzati da enti pubblici e/o privati, è consentita per una
durata massima di tre ore, comprese entro la fascia dalle 20:00 alle 24:00, nei
giorni feriali e festivi, previa specifica autorizzazione rilasciata dal
Comando di Polizia Municipale.
La violazione delle disposizioni
previste è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 5.164,00 0( da €
103,29 ad e 516,45 per chi violi il rispetto degli orari nell'esercizio di
attività temporanee svolte all'aperto).
In attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287 è
prevista la sospensione dell'attività da
tre a quindici giorni qualora allo stesso esercente vengano contestate due
violazioni alle disposizioni contenute nell’ ordinanza.
Caserta, 15 ottobre 2015
Fonte: L’Ufficio Stampa
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