sabato 21 giugno 2014

Cure mediche all’estero. Corte di giustizia dell’Unione europea: “Stato obbligato ad autorizzarle se carente di mezzi di prima necessità”. Anche l'Italia dovrà adeguarsi alla sentenza. Uno Stato membro è obbligato ad autorizzare la prestazione di un servizio medico in un altro Stato dell’Unione quando l’impossibilità di prestarlo sul suo territorio dipenda da una carenza di carattere contingente e transitorio nei suoi centri ospedalieri

In forza del diritto dell’Unione1, un lavoratore può essere autorizzato a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere cure adeguate al suo stato, e ricevere in tale Stato le prestazioni necessarie come se fosse iscritto al regime previdenziale di detto Stato, con rimborso dei relativi costi da parte dello Stato di residenza. Lo Stato membro di residenza non può negare detta autorizzazione quando l’assistenza di cui ha bisogno il lavoratore ricade tra le prestazioni ricomprese dalla propria normativa e non può essere opportunamente erogata nel proprio territorio in considerazione dello stato di salute del lavoratore e della probabile evoluzione della sua malattia. Per contro, l’avvocato generale ritiene che in caso di problemi di carattere strutturale, lo Stato membro non è obbligato a autorizzare la prestazione di tale servizio in un altro Stato, salvo nel caso in cui tale autorizzazione non metta in pericolo la sostenibilità economica del suo sistema di previdenza sociale. La causa in questione, segnala Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, riguarda il caso della sig.ra Petru, cittadina rumena, ammalata di una grave patologia che, in esito a un peggioramento, ha dato luogo al suo ricovero in un istituto specializzato a Timisoara (Romania), in cui si è attestato che il suo stato era così grave da rendere necessario un intervento chirurgico urgente. Durante il periodo di degenza, la sig.ra Petru ha constatato che detto istituto non disponeva di materiali medici di prima necessità ed era saturo, sicché, in considerazione, inoltre, della difficoltà dell’intervento chirurgico al quale doveva sottoporsi, ha chiesto l’autorizzazione ad essere sottoposta all’intervento in Germania. Anche se la sua richiesta è stata respinta, la sig.ra Petru ha deciso di essere operata in Germania. Il costo complessivo dell’intervento è stato di circa EUR 18 000, di cui essa chiede rimborso alle autorità rumene. Il Tribunale di Sibiu (Romania), chiamato a decidere la controversia, ha chiesto alla Corte di giustizia se la carenza generalizzata di materiali medici di prima necessità nello Stato di residenza costituisca una situazione in cui risulti impossibile prestare il trattamento, sicché il cittadino di tale Stato membro possa esercitare il suo diritto ad essere autorizzato a ricevere tale trattamento in un altro Stato membro a carico del regime di previdenza sociale del suo Stato di residenza. Nonostante la sussistenza di una giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, è la prima volta in cui la necessità di ricevere assistenza medica in un altro Stato membro trova giustificazione nella carenza di mezzi dello Stato di residenza. Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Cruz Villalón analizza due distinte questioni: 1) se la mancanza o carenza di mezzi in un centro ospedaliero, in determinate circostanze, possa equivalere a una situazione in cui non è possibile praticare in tempo utile in uno Stato una determinata prestazione sanitaria compresa tra le prestazioni dispensate dal proprio sistema di previdenza sociale e 2) se lo stesso si verifichi quando tali carenze o mancanze nelle strutture sanitarie siano di carattere strutturale. Dopo aver ricordato che i servizi sanitari, compresi quelli pubblici, costituiscono servizi di carattere economico assoggettati alla libera circolazione dei servizi, l’Avvocato generale sostiene che gli Stati membri, anche se possono sottoporre ad autorizzazione la prestazione di tali servizi in un altro Stato membro con spese a carico dello Stato di residenza, potranno rifiutare l’autorizzazione solo nell’ipotesi in cui possa conseguirsi tempestivamente nel loro territorio un trattamento identico o che presenti lo stesso grado di efficacia. L’Avvocato generale riprende la giurisprudenza in materia segnalando che un paziente di uno Stato membro, iscritto ad un sistema sanitario pubblico, ha il diritto di recarsi in un altro Stato dell’Unione, ponendo le spese a carico del sistema di previdenza sociale del suo Stato di residenza, quando in questo altro Stato, e non nel suo Stato di residenza, possa essere ottenuto tempestivamente un trattamento identico o che presenti lo stesso grado di efficacia. In tal caso, il sistema assicurativo del paziente coprirà le spese sostenute all’estero. Se tali condizioni non sono soddisfatte, il paziente può recarsi all’estero e ottenere il servizio al quale aveva diritto nel suo Stato di iscrizione, potendo però chiedere solo il rimborso al costo previsto in tale Stato e non a quello fatturato nel luogo di prestazione del servizio. Quanto alla prima questione, l’Avvocato generale sottolinea che, dal momento che il diritto dell’Unione non opera distinzioni in merito alle ragioni per le quali una determinata prestazione non possa essere praticata tempestivamente, si deve ritenere che la carenza occasionale di mezzi materiali equivalga a una mancanza dovuta a carenze di personale medico. Conseguentemente, a suo parere, lo Stato membro è obbligato ad autorizzare la prestazione, in un altro Stato dell’Unione, di un servizio medico compreso nelle prestazioni coperte dal proprio sistema di previdenza sociale, nel caso in cui carenze delle proprie strutture ospedaliere, di carattere congiunturale, rendano effettivamente impossibile la prestazione stessa. Per contro, rispondendo alla seconda questione esaminata, l’Avvocato generale ritiene che, laddove la carenza di mezzi materiali necessari ai fini dell’effettuazione della prestazione sanitaria in questione dipenda da una mancanza strutturale, lo Stato membro non è obbligato ad autorizzare la prestazione, in un altro Stato dell’Unione, di un servizio compreso nelle prestazioni coperte dal proprio sistema di previdenza sociale, sebbene ciò possa comportare che determinate prestazioni sanitarie non possano essere effettivamente praticate. Tale obbligo sussisterà solamente qualora l’autorizzazione non metta in pericolo la sostenibilità economica del suo sistema di previdenza sociale. Al riguardo, l’Avvocato generale fa presente che lo Stato membro che si trovi in tale situazione di carenza strutturale non potrebbe far fronte agli oneri economici derivanti da un’emigrazione sanitaria di massa degli iscritti al proprio sistema di previdenza sociale e sottolinea che uno dei limiti all’esercizio della libera prestazione dei servizi nel settore dei servizi sanitari consiste proprio nel non mettere in pericolo né la prestazione dei servizi stessi né tutti gli sforzi di pianificazione e di razionalizzazione effettuati in tale settore vitale nello Stato di residenza del paziente.
                                                                                                                                                                                    
                                 Fonte: comunicato stampa     Giovanni D’AGATA

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