giovedì 26 giugno 2014

La Commissione per gli esami di avvocato non ricorregge i compiti ed il TAR nomina il Presidente della Corte d’Appello di Lecce Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia

Il contenzioso traeva origine dalla mancata esecuzione, da parte della Commissione per l’esame di avvocato – sessione 2012 –, della sentenza con cui il TAR di Lecce aveva ordinato alla stessa Commissione (nel caso si trattava di quella di Catania) di provvedere, in diversa composizione, alla ricorrezione degli elaborati del ricorrente. Non avendo però la Commissione dato seguito alla ricorrezione, al candidato non rimaneva che rivolgersi nuovamente, per il tramite del proprio legale, l'avv. Alfredo Matranga, al Giudice Amministrativo per chiedere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza e in caso di ulteriore inerzia la nomina di un Commissario ad acta. Con sentenza del 23 giugno n. 1531/14  (Pres. Cavallari e rel. Bonetto), la I Sezione del TAR Lecce ha accolto il ricorso proposto rilevando come “la circostanza della mancata ottemperanza da parte del Ministero della Giustizia dell’ordine contenuto nella sentenza indicata in oggetto, risulta non contestata, sicché certamente meritevole di tutela è la pretesa del ricorrente di ottenerne l’esecuzione”. A darne notizia, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. In particolare, il Tar ha ordinato al Ministero della Giustizia di dare ottemperanza, nel termine di 90  giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, ovvero, qualora l’Amministrazione non vi provveda, mediante nomina di un Commissario ad acta, individuato sin d’ora nella persona del Presidente della Corte d’Appello di Lecce, il quale incaricherà della correzione degli elaborati del ricorrente una sottocommissione (diversa da quella che ha già in passato provveduto) operante presso la Corte di Appello per la sessione degli esami di Avvocato del 2012, che vi provvederà entro 90 giorni dal conferimento dell’incarico. Il TAR ha altresì posto a carico del Ministero ed in favore del ricorrente le spese legali del giudizio e quelle eventuali successive alla nomina della Commissione da parte del Commissario ad acta, in caso di ulteriore inerzia.
                                                                                                                                                                                       
                                                       Fonte: comunicato stampa            Giovanni D’AGATA

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