AL Ministro dell’Interno per sapere
Premesso che
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In data 13 settembre 2016 il Giudice per le indagini
Preliminari del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, su richiesta della
competente Procura, emetteva ordinanza di custodia cautelare nei confronti di
alcuni amministratori locali;
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in conseguenza del provvedimento restrittivo, il
Prefetto di Caserta disponeva, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo
n.235/2012, la sospensione dalla carica dei predetti amministratori;
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tra questi figura il Sindaco di Alvignano (CE) che,
fino a quel momento, ricopriva anche la carica di Presidente della Provincia di
Caserta;
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si è posta, pertanto, l’esigenza di individuare il
soggetto istituzionale cui demandare l’esercizio delle funzioni vicarie, in
ragione del fatto che presso la Provincia di Caserta, al verificarsi della
decadenza del Presidente, la carica di vice-presidente non risultava assegnata;
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non potendo trovare applicazione il procedimento
sostitutivo di cui all’art.1, comma 66, della legge 7 aprile 2014 n.56, veniva
inoltrato apposito quesito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
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il Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie
e lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19
settembre 2016 si e così pronunciato: “al
fine di garantire la continuità amministrativa dell’ente e considerato che le
relative funzioni possono essere esercitate, in mancanza di un Vice-Presidente,
solo da un consigliere, nell’ipotesi prospettata si può far ricorso al
principio generale che presiede tutta l’attività amministrativa della
conservazione e salvaguardia delle funzioni svolte ricorrendo al consigliere
anziano quale figura di garanzia, come individuata dall’art.40, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico della legge sull’ordinamento
degli enti locali)” .
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ai sensi del combinato disposto risultante dagli artt.
40, secondo comma, e 73, sesto comma, del d.lgs. n.267/2000 è consigliere
anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale da calcolare
sommando i voti di preferenza alla cifra di lista;
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inspiegabilmente a tutt’oggi non si è dato corso
all’applicazione delle disposizioni indicate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e pacificamente applicabili al caso di specie, procedendo
all’assegnazione delle funzioni vicarie al consigliere anziano in carica,
agevolmente individuabile in conformità alla previsione degli art.40 e 73 del
D.Lgs. n.267/2000;
Quali urgenti iniziative
si intendono promuovere per garantire la corretta funzionalità della Provincia di Caserta consentendo al
consigliere anziano, individuato ai sensi degli artt. 40, secondo comma, e 73,
sesto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, di assumere le
funzioni vicarie.
On. Carlo Sarro
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