giovedì 22 settembre 2016

Comunicato stampa-Interrogazione On. Carlo Sarro

AL Ministro dell’Interno per sapere
Premesso che

-          In data 13 settembre 2016 il Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, su richiesta della competente Procura, emetteva ordinanza di custodia cautelare nei confronti di alcuni amministratori locali;
-          in conseguenza del provvedimento restrittivo, il Prefetto di Caserta disponeva, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n.235/2012, la sospensione dalla carica dei predetti amministratori;
-          tra questi figura il Sindaco di Alvignano (CE) che, fino a quel momento, ricopriva anche la carica di Presidente della Provincia di Caserta;
-          si è posta, pertanto, l’esigenza di individuare il soggetto istituzionale cui demandare l’esercizio delle funzioni vicarie, in ragione del fatto che presso la Provincia di Caserta, al verificarsi della decadenza del Presidente, la carica di vice-presidente non risultava assegnata;
-          non potendo trovare applicazione il procedimento sostitutivo di cui all’art.1, comma 66, della legge 7 aprile 2014 n.56, veniva inoltrato apposito quesito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
-          il Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 settembre 2016 si e così pronunciato: “al fine di garantire la continuità amministrativa dell’ente e considerato che le relative funzioni possono essere esercitate, in mancanza di un Vice-Presidente, solo da un consigliere, nell’ipotesi prospettata si può far ricorso al principio generale che presiede tutta l’attività amministrativa della conservazione e salvaguardia delle funzioni svolte ricorrendo al consigliere anziano quale figura di garanzia, come individuata dall’art.40, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico della legge sull’ordinamento degli enti locali)” .
-          ai sensi del combinato disposto risultante dagli artt. 40, secondo comma, e 73, sesto comma, del d.lgs. n.267/2000 è consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale da calcolare sommando i voti di preferenza alla cifra di lista;
-          inspiegabilmente a tutt’oggi non si è dato corso all’applicazione delle disposizioni indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pacificamente applicabili al caso di specie, procedendo all’assegnazione delle funzioni vicarie al consigliere anziano in carica, agevolmente individuabile in conformità alla previsione degli art.40 e 73 del D.Lgs. n.267/2000;
Quali urgenti iniziative si intendono promuovere per garantire la corretta funzionalità della  Provincia di Caserta consentendo al consigliere anziano, individuato ai sensi degli artt. 40, secondo comma, e 73, sesto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, di assumere le funzioni vicarie.


On. Carlo Sarro

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