CASERTA, 7 Marzo
2016
La Ecocar Ambiente Scarl di
Caserta comunica che il Consiglio di Stato ha emesso il suo verdetto in merito
alla vicenda dell'interdittiva antimafia che ci aveva visto coinvolti nel
recente passato. L'ultimo grado di giudizio, in sede amministrativa, ha
confermato la decisione, a noi favorevole, del Tar di qualche mese fa. Di
conseguenza per la nostra azienda l'interdittiva antimafia, da oggi, diventa
soltanto un brutto e lontano ricordo. Abbiamo avuto sempre fiducia nella giustizia
perchè siamo coscienti di aver operato in maniera cristallina e professionale
costantemente. In questi mesi, che qualcuno potrebbe definire di incertezza,
noi abbiamo sempre continuato a lavorare con la massima tranquillità,
trasparenza e lucidità per il bene della città Caserta, consapevoli della nostra correttezza e nel pieno rispetto
delle regole e della legalità.
Questi
alcuni passaggi della sentenza del “Consiglio
di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Terza)”: “...Posto
che ECO.CAR aveva partecipato in r.t.i. con la Alba Paciello alla gara
per l’affidamento del servizio di igiene urbana di Marcianise, appare
fisiologica e corrispondente alla prassi aziendale la costituzione di una
società consortile per l’esecuzione unitaria delle prestazioni appaltate.
Si tratta
infatti di una “società strumento” o “società operativa”, riconducibile al
modello tipizzato dagli artt. 93 (per i lavori) e 276 (per i servizi) del
d.P.R. 207/2000, costituita da operatori economici riuniti in associazione
temporanea, per assicurare una procedura coordinata e rapida per eseguire in
modo unitario l’appalto...
“...Coglie pertanto un dato non decisivo, il
rilievo – sul quale è incentrato l’appello dell’Amministrazione – che la
società consortile comporta un vincolo associativo stabile e duraturo,
risultando per contro plausibile che, in simili casi, qualora venga estromesso
un componente del r.t.i. per i motivi consentiti dalla legge, parimenti lo
stesso sia destinato ad essere escluso dalla società strumento”
“...Ai sensi dell’art. 37 commi 18 e 19, del
Codice dei contratti (nel testo integrato dal d.lgs. 113/2007), quando una
misura interdittiva antimafia colpisce un’impresa mandante o mandataria di un
r.t.i., è consentito all’Amministrazione di proseguire il rapporto di appalto
con l’impresa superstite (naturalmente, alle condizioni del possesso dei
necessari requisiti di qualificazione richiesti dal bando).
Dette
disposizioni (mai modificate, nonostante le diverse novellazioni del Codice dei
contratti successive al d.lgs. 159/2011) confermano la ratio, già insita nell’art. 12 del
d.P.R. 252/1998, di contemperare il prosieguo dell’iniziativa economica delle
imprese in forma associata con le esigenze afferenti alla sicurezza e
all’ordine pubblico connesse alla repressione dei fenomeni di stampo mafioso,
ogni volta che, a mezzo di pronte misure espulsive, si determini
volontariamente l’allontanamento e la sterilizzazione delle imprese in pericolo
di condizionamento mafioso (cfr. Cons. Stato, VI, n. 7345/2010; per la giurisprudenza
di primo grado, T.A.R. Campania, I, n. 94/2015; n. 4815/2012).”
“...Sembra corretto desumere da dette ultime
disposizioni l’esclusione di qualsiasi “automatica” considerazione della
sussistenza di rischi di infiltrazione mafiosa in capo ad una impresa per il
solo fatto che si fosse associata ad altra impresa ritenuta controindicata; e
ritenere, conseguentemente, che la “vicinanza” tra una impresa controindicata
ed una impresa oggetto di valutazione nel procedimento volto alla definizione
di un provvedimento interdittivo vada apprezzata caso per caso, in relazione
alle concrete vicende collaborative tra le due imprese, che vanno adeguatamente
approfondite allo scopo di accertare la sussistenza di fattori oggettivi di
condizionamento, non della impresa controindicata rispetto a quella in
valutazione, ma da parte delle medesime organizzazioni criminali che hanno
compromesso la posizione della prima.”
“...Nel caso in esame, è innegabile che – come
sottolineato dal TAR - l’interdittiva impugnata non offra alcuna indicazione
specifica in ordine alla ECO.CAR e non scaturisca da un
autonomo accertamento istruttorio, idoneo a dar conto di effettivi tentativi di
infiltrazione mafiosa a suo carico. E che le circostanze indicate
nell’interdittiva attengano esclusivamente alla partecipazione al r.t.i. ed
alla società consortile conseguentemente costituita (mentre è evidente che
altre circostanze, prospettate dalle appellanti, in quanto successive alla
interdittiva o da essa non richiamate, non entrano nel parametro di legittimità
del provvedimento).”
“...Tuttavia, tali partecipazioni sono avvenute in
un momento in cui la ditta Alba Paciello era in possesso di certificazione
antimafia.
E
l’appellata sottolinea che, non appena è intervenuto il dispositivo di questa
Sezione n. 5437/2015, che ha annullato le sentenze del TAR Campania favorevoli
alla ditta Alba Paciello ripristinando l’efficacia dell’interdittiva adottata
nei suoi confronti, è stata sciolta l’associazione temporanea e la ditta Alba
Paciello è stata estromessa dalla società consortile, così che oggi non ha più
alcun rapporto imprenditoriale di alcun genere con l’appellata.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente
pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:
-
respinge l’appello di Ministero dell’interno e U.T.G. – Prefettura di Roma;
-
accoglie l’appello di Camassambiente S.r.l., e, per l’effetto, in riforma della
sentenza appellata, accoglie il ricorso incidentale proposto dalla stessa in
primo grado ed annulla l’aggiudicazione con esso impugnata.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016...”
Grazie, cordiali saluti
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